(massima n. 1)
Non è configurabile l'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. nella condotta di un soggetto che trovi e conservi il possesso di un oggetto, abbandonato da chi lo ha sottratto al legittimo proprietario, in quanto nel concetto di «acquisto di una cosa di sospetta provenienza», non può essere inclusa la mera “ricezione” di essa. (Nel caso all'esame della S.C. è stata esclusa la sussistenza del fatto illecito nell'impossessamento di un telefono cellulare, privo di scheda, di provenienza furtiva, rinvenuto abbandonato).