(massima n. 1)
Il principio secondo cui il difetto di legittimazione al processo è sanato ex tunc dalla costituzione, nel successivo grado o fase di giudizio, del soggetto legittimato, il quale manifesti, con il suo comportamento, la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva, trova applicazione solo nei casi in cui non sia intervenuta alcuna statuizione su quel difetto con declaratoria di inammissibilità della domanda o dell'impugnazione. Ne consegue che una siffatta pronuncia, essendo suscettibile di passare in giudicato, se non specificamente impugnata, non può essere rimossa dal surriferito comportamento della parte, ove non sia riscontrata la sussistenza di vizi propri della pronuncia, i quali, debitamente denunciati con l'impugnazione, la rendano illegittima.