(massima n. 1)
Nel caso in cui per una parte abbia agito in giudizio persona priva di adeguati poteri rappresentativi, la ratifica della pregressa attività, compiuta in occasione della costituzione in giudizio di soggetto munito di rappresentanza processuale, esplica un'efficacia sanante ex nunc, nel senso che non può validamente operare se si sono verificate preclusioni o decadenze, come desumibile dall'art. 182, comma 2, c.p.c. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata la nullità dell'appello per difetto di rappresentanza, nonostante la ratifica intervenuta nel corso dello stesso giudizio di appello ma dopo il decorso del termine di impugnazione).