(massima n. 1)
Il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento, che abbia impugnato una sentenza senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato, con efficacia retroattiva, da una successiva autorizzazione, salvo che il giudice di appello non abbia già dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, ovvero che si sia verificata una preclusione, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (principio affermato in relazione ad una vicenda processuale in cui risultava documentato, in sede di legittimità, il furto del plico postale con il quale era stato trasmesso il fascicolo di parte di secondo grado, ciò che non consentiva di verificare la presenza, in quegli atti, dell'autorizzazione del giudice delegato. La S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, osservato che, pur ammettendo, per l'impossibilità di una verifica del fascicolo di appello, che l'autorizzazione relativa al giudizio di cassazione — ritualmente in atti — fosse stata l'unica concessa dal G.D., si sarebbe, comunque, verificato un effetto sanante dell'attività processuale del curatore).