(massima n. 1)
Legittimato a stare in giudizio nella causa avente ad oggetto la proprietà di un immobile è soltanto il proprietario. Ne consegue che, se al momento della introduzione del giudizio avente tale oggetto, il convenuto non ha (ancora) la titolarità del bene, in difetto dei relativi poteri, egli non può conferire ad altri la rappresentanza a stare in giudizio in suo nome e per suo conto. E, poiché il difetto non attiene ai poteri del rappresentante, ma alla titolarità del diritto in capo al rappresentante, la ratifica dell'attività svolta dal rappresentante non vale a sanare il vizio, che trae origine dal difetto dei poteri del rappresentato.