(massima n. 1)
In tema di rappresentanza, la ratifica dell'atto del falsus procurator con efficacia retroattiva non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall'art. 125 c.p.c., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute. Ne consegue che, nell'ipotesi di appello incidentale proposto da soggetto privo della rappresentanza legale di una societą, la successiva regolarizzazione della costituzione in giudizio e del mandato alle liti ha efficacia ex nunc ex art. 182 c.p.c. e non sana la decadenza nel frattempo intervenuta ex artt. 333 e 343 c.p.c., né impedisce il formarsi del giudicato parziale, a nulla rilevando che il termine lungo di cui all'art. 327 dello stesso codice non si ancora spirato.