(massima n. 1)
La mancanza di autorizzazione del curatore, da parte del giudice delegato, a stare in giudizio in nome e per conto del fallimento si risolve nel difetto di legittimazione processuale; il relativo vizio, pertanto, resta sanato quando venga successivamente conseguita e prodotta detta autorizzazione, e tale sanatoria opera retroattivamente, indipendentemente dal verificarsi di decadenze meramente processuali e con il solo limite dei diritti quesiti di natura sostanziale.