(massima n. 1)
L'autorizzazione del consiglio d'amministrazione di un ente al presidente ad agire o resistere in giudizio, che concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente medesimo, costituendo una condizione dell'azione, può intervenire per tutto il corso del processo, con effetto retroattivo, salvo sia intervenuto sul punto il giudicato e purché contenga la volontà espressa di ratificare e sia depositata, qualora intervenga nella fase del giudizio di cassazione, unitamente al ricorso e non successivamente ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la cui previsione è limitata alle ipotesi di nullità della sentenza.