(massima n. 1)
Il difetto di legittimazione processuale (nella specie dell'amministratore di un condominio), attenendo alla legittimitā del contraddittorio, nonché alla validitā della sua costituzione, determina la nullitā degli atti processuali compiuti ed č rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l'unico limite del giudicato formatosi sul punto, se la relativa eccezione č stata disattesa dal primo giudice e non riproposta in appello.