(massima n. 1)
L'accertamento della legitimatio ad processum, riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto — salvo il limite della formazione del giudicato — anche d'ufficio ed in sede di legittimità, con possibilità (come in relazione alla legittimazione ad agire o a resistere in giudizio) di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo.