(massima n. 1)
Il principio che la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore etā, in mancanza di dichiarazione, notificazione o comunicazione dell'evento, vale se non vi č necessitā di rinnovare la procura ad litem; ma, se per qualsiasi motivo sorge una tale necessitā (nella specie a seguito di decesso del procuratore), viene meno la ragione giustificatrice del principio, da individuare nell'ultrattivitā della procura, e cessa la rappresentanza processuale del genitore.