(massima n. 1)
L'autorizzazione a stare in giudizio è condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico e può, quindi, intervenire anche nel corso del giudizio, sanando retroattivamente le irregolarità inficianti la precorsa fase del procedimento stesso; pertanto, qualora l'atto di citazione in appello proposta da un'amministrazione comunale sia stato notificato prima del decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, previsto dall'art. 47, secondo comma della legge n. 142 del 1990 per l'esecutività delle delibere della Giunta municipale, il compimento del medesimo nel corso del processo sana retroattivamente la precedente irregolarità del giudizio.