(massima n. 1)
La rilevabilità del difetto di legittimazione processuale, pur rientrando tra le questioni rilevabili anche d'ufficio dal giudice, deve essere coordinata con il sistema processuale vigente, introdotto dalla novella n. 353 del 1990 con le modifiche di cui alla legge n. 354 del 1995, e con le preclusioni da esso introdotte, per cui esso dovrebbe poter essere rilevato in primo grado non oltre l'udienza di trattazione, e in appello l'assenza di poteri rappresentativi può essere inserita nei motivi di appello. Ne consegue che, in difetto di una tempestiva contestazione all'interno dei due momenti processuali sopra indicati, e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, ad una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la questione non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione