(massima n. 1)
Il difetto di legittimazione, attiva e passiva, č rilevabile anche d'ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte, o da una sola tra pių controparti, ed in quali termini. La questione relativa alla legittimazione, peraltro, si distingue dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio; tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa e deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione. Tale questione non č, pertanto, rilevabile d'ufficio, ma deve essere sollevata dalla parte interessata, che č anche onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c.