(massima n. 1)
È nullo il procedimento e la relativa sentenza che lo conclude, allorchè la parte, che risulti inabilitata, qualunque sia l'attività che intenda svolgere, non sia stata in giudizio con l'assistenza del curatore ed il giudice del merito non abbia rilevato, d'ufficio ex art. 182 cod. proc. civ., il difetto di assistenza, assegnando eventualmente un termine per la costituzione del medesimo.