(massima n. 1)
Il principio secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio intervenuta successivamente non vale a sanare retroattivamente l'irregolaritą, quando il giudice del merito abbia gią rilevato il difetto di legittimazione processuale e ne abbia tratto le debite conseguenze in ordine alla validitą degli atti compiuti in mancanza di autorizzazione, si applica nell'ipotesi in cui l'autorizzazione sia stata concessa dopo il compimento degli atti suddetti, ma non anche quando l'autorizzazione sia stata concessa con deliberazione adottata prima della citazione o della comparsa di risposta, ma sia stata prodotta dalla parte solo in corso di causa, dal momento che in questa seconda ipotesi la legittimazione processuale sussiste fin dall'inizio, mentre il documento contenente tale autorizzazione, versato successivamente in atti, ha funzione meramente probatoria dell'attivitą processuale regolarmente svolta e non convalidatrice di quest'ultima.