(massima n. 1)
La delibera dell'organo collettivo di un'associazione, richiesta per patto statutario, affinché il presidente dell'associazione stessa (o altro analogo organo), cui per legge compete la legitimatio ad processum, possa agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali posti in essere, la quale può intervenire, con effetti retroattivi, anche in un momento successivo alla proposizione del giudizio (e perciò anche in relazione alla fase del giudizio di cassazione) senza che si rendano quindi rilevanti eventuali preclusioni determinate dallo svolgimento del processo, salvo che sul punto sia intervenuto il giudicato.