(massima n. 1)
Le ordinarie preclusioni relative all'acquisizione del materiale probatorio occorrente per la decisione della causa non operano ai fini dell'acquisizione delle produzioni relative alla legittimazione processuale, le quali possono essere compiute in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite della formazione sul punto della cosa giudicata. (In base al suddetto principio la S.C., in una causa governata dal rito del lavoro, ha ritenuto di esaminare la questione relativa al difetto di legittimazione processuale della persona che aveva conferito il mandato al difensore delle FF.SS. Spa per il ricorso in appello, accogliendo il relativo motivo di ricorso per cassazione e cassando senza rinvio la sentenza impugnata).