(massima n. 1)
L'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla legitimatio ad processum, ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo; essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio ed ha efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza, sicché il vizio di autorizzazione in primo grado ed anche a proporre impugnazione resta sanato, con effetto retroattivo, ancorché l'autorizzazione, la cui produzione è consentita fino all'udienza di discussione davanti al collegio, intervenga dopo che sia scaduto il termine per proporre l'impugnazione stessa.