(massima n. 1)
La mancanza al momento della decisione dei documenti inerenti alla prescritta autorizzazione a stare in giudizio impone la declaratoria di inammissibilitą del gravame senza che il collegio sia tenuto ad assegnare un termine per consentire l'acquisizione di quei documenti, tenendo conto che tale regolarizzazione č contemplata dall'art. 182 c.p.c. solo con riferimento alla fase istruttoria e che si ricollega all'esercizio di un potere discrezionale.