(massima n. 1)
Il legale rappresentante di una società di capitali, pur in presenza di una disposizione dello statuto societario che lo abiliti al conferimento di una procura di carattere esclusivamente formale, non può validamente delegare ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa — e ciò vale anche per le cause sottoposte al rito del lavoro — allorché tale delega sia disgiunta dall'attribuzione di poteri di rappresentanza anche sostanziale, che consentano cioè una gestione dei rapporti oggetto della procura esercitabile a prescindere ed indipendentemente da specifiche vicende litigiose; ne consegue che il difetto di siffatti poteri si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, l'accertamento della quale, trattandosi di un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicato sul punto.