(massima n. 1)
L'ammissibilità dell'atto difensivo (nella specie il controricorso nel giudizio di cassazione) posto in essere prodotto da una persona fisica in nome e per conto di una società non può essere messa in discussione sotto il profilo del difetto del potere di rappresentanza, una volta che quella persona fisica abbia esercitato tale potere nelle pregresse fasi del processo, senza opposizione della controparte, che abbia anzi preso posizione sulle altre questioni, sì da realizzare un impulso processuale idoneo alla pronuncia, impostando un sistema difensivo fondato su circostanze logicamente incompatibili con il disconoscimento del potere rappresentativo.