(massima n. 1)
Nel caso in cui al momento della decisione il giudice non rinvenga in atti un documento, ritualmente depositato, dal quale risulti la legittimazione ad agire di una delle parti, egli non può ritenere insussistente tale legittimazione, ma è tenuto a disporre ricerche del documento mancante, ovvero invitare la parte interessata a produrne uno analogo, ordinando le conseguenti disposizioni processuali.