(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 2 del D.L.vo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438 (che regola la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'INAIL) la rappresentanza legale di detto ente spetta al suo presidente, il quale, sentito il consiglio di amministrazione può delegale l'anzidetto potere amministrativo o l'esercizio di particolari attribuzioni ad altri organi dell'istituto. Nel caso di giudizio promosso dall'INAIL in persona del direttore pro-tempore di una sede provinciale, questi è tenuto a dare la prova della delega per potere rappresentativo essendo, in difetto, inammissibile la domanda.