(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 479, la rappresentanza legale dell'INPDAP spetta al presidente, mentre tra le funzioni del consiglio di amministrazione non č pił compresa quella di autorizzazione a stare in giudizio, prevista invece dall'art. 5, lett. d), R.D. 20 dicembre 1928, n. 3239 per il soppresso INADEL; pertanto, il presidente legittimamente rappresenta l'istituto in giudizio, sia attivamente che passivamente, ed altrettanto legittimamente conferisce mandato al difensore, senza necessitą di alcuna autorizzazione dell'organo collegiale.