(massima n. 1)
A norma dell'art. 21 legge n. 59 del 1997 le istituzioni scolastiche acquisiscono la personalitą giuridica a mano a mano che abbiano raggiunto i requisiti prescritti dal medesimo articolo, mentre l'art. 4 del D.P.R. n. 233 del 1998 prevede il riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche, nonchč il riconoscimento della personalitą giuridica a quelle che ne fossero prive, con provvedimenti dei dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, con la conseguenza che le istituzioni predette non conseguono la personalitą giuridica ipso iure, ma solo con provvedimento formale previo accertamento della ricorrenza dei requisiti prescritti; in mancanza di tale atto formale, la scuola statale non ha una propria legitimatio ad processum, svincolata dalla rappresentanza ed assistenza erariali.