(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 3 D.L.vo n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 4 D.L.vo n. 517 del 1993, l'unitā sanitaria locale č azienda dotata di personalitā giuridica pubblica, autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, non potendo essere pertanto rappresentata in giudizio dall'assessorato alla sanitā della Regione, che č organo di altro ed autonomo soggetto.