(massima n. 1)
La normativa della regione siciliana successiva alla legge statale n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, pur avendo recepito con la legge regionale n. 48 del 1991 la disposizione della normativa statale che attribuisce alle giunte municipali la competenza residuale ad adottare tutti gli atti non riservati ad altri organi comunali (art. 35 della citata legge n. 142 del 1990, come modificato dall'art. 17, legge n. 81 del 1993), prevede tuttavia una competenza residuale anche dei sindaci, ai quali viene attribuita la competenza su tutte le materie non riservate alle giunte municipali, fra le quali non sono comprese le autorizzazioni a stare in giudizio (art. 13, legge regionale n. 7 del 1992, come modificato dall'art. 41, legge regionale n. 26 del 1993); ne consegue che al sindaco č attribuito il potere di agire e resistere in giudizio, senza che, pertanto, la mancata autorizzazione della giunta municipale comporti il difetto di un presupposto processuale per la regolare costituzione del rapporto nei giudizi intrapresi direttamente dal sindaco per conto del comune.