(massima n. 1)
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali (artt. 36 e 35, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi trasfusi negli artt. 48, secondo comma, e 50, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267), competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti č il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta municipale, atteso che al sindaco č attribuita la rappresentanza dell'ente, mentre la giunta comunale ha una competenza residuale, sussistente cioč soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco.