(massima n. 1)
Nel vigore dell'ordinamento delle autonomie locali dettato dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune compete al sindaco (e, in caso di suo impedimento, al vicesindaco), poiché, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del citato D.L.vo, soltanto il sindaco rappresenta il Comune, mentre detta legittimazione non spetta ai dirigenti dell'ente locale, nč in base all'art. 6, nč ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo medesimo.