(massima n. 1)
Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, il riconoscimento in capo al Presidente della Provincia della rappresentanza dell'ente, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, non costituisce un principio inderogabile, dovendosi ritenere ammissibile che lo statuto della Provincia - ed anche il regolamento della Provincia, ma soltanto se lo statuto contenga, in materia, un espresso rinvio alla normativa regolamentare, ponendosi il relativo onere probatorio a carico dell'Amministrazione - possa legittimamente attribuire la legittimazione processuale in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, il quale, ove ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per nullità della procura, sottoscritta dal dirigente dell'avvocatura provinciale e non dal Presidente della Provincia, ha escluso l'esistenza di un espresso rinvio nello statuto della Provincia di Benevento alla normativa regolamentare, neppure desumibile, per implicito, dalle disposizioni statutarie relative alla nomina dei responsabili delle aree e dei settori con conferimento di incarichi di collaborazione esterna (art. 43) o alla possibilità di istituire, in via regolamentare, altre tipologie di unità organizzative (art. 42) ovvero - in relazione al provvedimento della Giunta Provinciale di assegnazione al dirigente del servizio legale degli atti di gestione del contenzioso - dalla previsione (art. 40), generica, di conformità dei provvedimenti della Giunta alla volontà del Presidente della Provincia).