(massima n. 1)
Nella Regione Sicilia, l'attivitā amministrativa fa capo, con rilevanza esterna, ai singoli assessori, sicchč ciascuno di essi č legittimato a stare in giudizio per il ramo di attivitā amministrativa a lui riferibile. Né assume rilievo che, nelle more del giudizio, siano state modificate, ex art. 4 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2008, l'organizzazione e la ripartizione delle competenze degli assessorati, atteso che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in caso di mutamento della titolaritā della situazione sostanziale dedotta in giudizio, il processo continua tra le parti originarie ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare.