(massima n. 1)
Ferme restando l'unicitą e l'unitarietą della capacitą giuridica dello Stato, della cui attivitą giuridica i vari rami dell'Amministrazione rappresentano, con la loro struttura burocratica specifiche settoriali estrinsecazioni operative, e fermo il profilo per cui per «competenza» del ministero e quindi, del ministro deve intendersi, nel senso amministrativistico dell'espressione, l'attribuzione del potere di stare in giudizio, per lo Stato, in relazione a ciņ che forma oggetto della specifica materia del contendere, attiene alla problematica della capacitą processuale o legitimatio ad processum e non della «legittimazione passiva», accertare, in sede di verifica dei presupposti processuali (per tali intendendosi i requisiti che condizionano l'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia di merito), la sussistenza, nell'organo statuale convenuto come tale in giudizio, del potere di stare in giudizio in virtł (ed in conformitą alla regolamentazione specifica) del rapporto di immedesimazione organica in base al quale il titolare di un organo non si limita a svolgere attivitą che produca i suoi effetti nella sfera giuridica dell'ente, ma realizza direttamente e immediatamente l'attivitą giuridica dell'ente nella cui struttura č inserito.