(massima n. 1)
Nell'ipotesi di "vocatio in ius" di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, allorché l'Avvocatura dello Stato - pur ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 - non si avvalga, nella prima udienza, della facoltą di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilitą di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltą per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini. (Fattispecie in tema di giudizio promosso nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca scientifica - e non della Presidenza del Consiglio dei ministri - per il pagamento di quanto dovuto agli specializzandi in medicina negli anni compresi tra il 1982-83 e il 1990-91 in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di remunerazione posti a carico dello Stato dalle direttive comunitarie 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE).