(massima n. 1)
Quando il competente organo dell'ente pubblico sia stato debitamente autorizzato a resistere in giudizio per opporsi, senza limitazione alcuna, ad una domanda proposta contro l'ente medesimo, non č necessaria un'ulteriore autorizzazione per proporre i consentiti gravami contro le decisioni di primo grado ad esso sfavorevoli, dovendosi ritenere l'originaria autorizzazione sufficiente per tutti i gradi del giudizio.