(massima n. 1)
L'autorizzazione necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in giudizio, emessa dall'organo collegiale competente, e della quale l'organo rappresentante l'ente pubblico deve essere munito, attiene alla legittimatio ad processum ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione stessa, sicché essa può intervenire ed essere prodotta in causa anche dopo che sia scaduto il termine per l'impugnazione, con efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza, sempre che il giudice di merito non abbia già rilevato il difetto di legittimazione processuale, ossia l'irregolarità della costituzione del rappresentante dell'ente pubblico, traendone come conseguenza l'invalidità degli atti compiuti.