(massima n. 1)
In relazione alla regola di cui all'art. 2384, primo comma, c.c., secondo cui gli amministratori della società per azioni che hanno la rappresentanza della società hanno il potere di agire e resistere in giudizio per le materie che rientrano nell'oggetto sociale senza necessità di alcuna preventiva delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci, salve le limitazioni del potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o allo statuto, è necessario che queste limitazioni siano espresse e, conseguentemente, nella previsione statutaria della facoltà degli amministratori di procedere alla nomina di avvocati e procuratori alle liti dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria non può ravvisarsi un'implicita subordinazione dell'esercizio del potere di agire o resistere in giudizio, ad una previa deliberazione autorizzativa (con libertà di iniziativa dei rappresentanti legali solo quanto alla scelta dei legali). Tale principio trova applicazione anche nelle società cooperative, in base al richiamo contenuto nell'art. 2516 c.c., e ai fini della proposizione della querela di falso e della sottoscrizione del relativo atto dalla parte personalmente.