(massima n. 1)
La società che sta in giudizio a mezzo di soggetto che non ne ha la rappresentanza per atto costitutivo o per statuto, finché questi non venga delegato da colui che invece ha tale rappresentanza, è da dichiarare contumace. Né la ratifica, da parte del rappresentante, della procura al difensore per difendere la società in giudizio, conferita dal predetto soggetto sprovvisto di potere di rappresentanza, costituisce atto idoneo a conferire la legittimazione processuale a chi ne è privo.