(massima n. 1)
Nelle societą di persone, l'unificazione della collettivitą dei soci (che si manifesta con l'attribuzione alla societą di un nome, di una sede, di un'amministrazione e di una rappresentanza) e l'autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell'insensibilitą, pił o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell'ordine, pił o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralitą (dei soci) una unitarietą di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralitą nell'unicitą esclusiva di un ens tertium. Pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontą od un interesse della societą distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale č sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della societą, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della societą stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la proposizione della domanda di annullamento di un atto di cessione delle quote sociali intervenuto tra i soci di una societą in nome collettivo richiedesse l'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della societą).