(massima n. 1)
Ogni ente si immedesima nell'organo cui la legge o lo statuto conferisce la rappresentanza, sicché un diverso organo dell'ente, privo del potere processuale, non è legittimato a stare in giudizio per l'ente stesso. In particolare, in tema di associazioni non riconosciute, nel cui ambito vanno compresi anche i partiti politici, la legittimazione processuale spetta a chi è conferita la presidenza o la direzione, secondo gli accordi degli associati, come disposto dall'art. 36 c.c. (Nel caso di specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato l'improponibilità dell'opposizione proposta da persona che non era né il presidente né altra persona qualificata dagli atti di autonomia interna dell'ente (Partito Democratico della Sinistra) come soggetto cui era attribuita la presidenza o la direzione del partito ai sensi dell'art. 36 c.c.).