(massima n. 1)
In tema di rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, trattandosi di uno dei presupposti della capacitā di stare in giudizio, č onere della parte che ha conferito la procura - in caso di contestazione della controparte specifica e tempestiva, cioč proposta non appena raggiunta la certezza della carenza di prova sul punto - fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi, non potendo il giudice procedere d'ufficio al relativo accertamento.