(massima n. 1)
Nei giudizi instaurati nei confronti di una societā di persone, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, č sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio di tutti i soci, nei quali si esaurisce la societā, fatta eccezione nel caso in cui si ponga un problema d'indirizzo della domanda nei confronti personali dei soci e non anche della societā.