(massima n. 1)
Il curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, capacità che deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato in relazione a ciascun grado del giudizio; sicché, in mancanza di autorizzazione, sussiste il difetto di legittimazione processuale, indipendentemente dalla legittimità della posizione processuale assunta dal curatore stesso nei precorsi gradi. Tale autorizzazione deve essere depositata, a pena di inammissibilità, insieme con il ricorso per cassazione proposto dalla curatela, senza possibilità per la S.C., in caso di omesso deposito dell'autorizzazione, di invitare la parte ad effettuare il menzionato deposito (invito che può essere, invece, rivolto dai giudici di merito in sede di istruzione probatoria).