(massima n. 1)
La eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste nel caso di inerzia dell'amministrazione fallimentare; ne consegue che tale legittimazione è ammissibile solo quando l'inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (Nella specie la Corte Cass. ha escluso tale legittimazione, atteso che la curatela si era attivata per chiedere al giudice delegato, senza ottenerla, l'autorizzazione a proporre ricorso avverso la sentenza d'appello, relativa a pretese ereditarie del fallito, rispetto alle quali non poteva valere il riferimento al preteso «diritto personalissimo» dell'individuo a vedersi riconosciuta la qualità di erede, in quanto questione prospettata per la prima volta in sede di legittimità).