(massima n. 1)
In tema di capacità processuale del curatore fallimentare, l'autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 25 comma 1 n. 6 legge fall. può essere concessa anche dopo la decorrenza del termine per proporre impugnazione ed ha efficacia sanante ex tunc purchè sia rilasciata nel corso del processo, sempre che il giudice non abbia già dichiarato la inammissibilità del gravame. (Nella fattispecie la S.C. ha negato la sussistenza del difetto di capacità processuale del curatore, in virtù della autorizzazione del giudice delegato intervenuta — unitamente alla nomina del difensore — anteriormente alla udienza di precisazione delle conclusioni e sia pur prodotta nel giudizio di appello solo in sede di discussione, essendo la regolarizzazione e la integrazione degli atti mancanti o difettosi oggetto di un principio generale di favor avanti ai giudici di merito che invero ne consente all'art. 182 c.p.c. la disposizione anche d'ufficio).