(massima n. 1)
La legitimatio ad causam attiva e passiva, consiste nella titolaritą del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolaritą del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolaritą della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non č consentito alcun esame d'ufficio, poichč la contestazione della titolaritą del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneitą al rapporto sostanziale controverso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che trattavasi di questione non attinente alla dedotta legitimatio ad causam bensģ concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolaritą del rapporto fatto valere in giudizio, sostenendo la ricorrente essere di proprietą pubblica e non appartenente alla titolaritą della controricorrente e di una delle intimate gli immobili oggetti del contratto di locazione di cui si discuteva in causa ).