(massima n. 1)
Non sussiste il difetto di legittimazione attiva del figlio che fa valere giudizialmente un credito del genitore defunto per il solo fatto che egli non se ne affermi anche erede, in quanto il chiamato all'ereditą, qual č necessariamente il figlio del defunto ai sensi dell'art. 536 c.c., agendo giudizialmente nei confronti del debitore del de cuius per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'ereditą, presuppone necessariamente la sua volontą di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualitą di erede, cosģ realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'ereditą di cui all'art. 476 c.c