(massima n. 1)
Ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato a stare in giudizio in relazione alla domanda proposta, occorre aver riguardo alla situazione di diritto vigente al momento della introduzione della lite, restando irrilevante la disciplina, sopravvenuta durante il giudizio di appello, che prevede la necessitą di integrazione del contraddittorio verso altro soggetto, non chiamato in causa nel precedente grado di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che in una controversia, introdotta prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, e proposta contro il ministero dell'Interno ai fini dell'attribuzione dell'indennitą di accompagnamento, aveva dichiarato estinto il giudizio per inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero del Tesoro, la cui necessaria partecipazione al giudizio era prevista solo dalla citata norma, sopravvenuta durante il giudizio di appello ).