(massima n. 1)
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi č legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella di rivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietā o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.