(massima n. 1)
L'interpretazione della volontā del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, č compito esclusivo di questo, nel senso che a lui č riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio pių idonei a ricostruire la predetta volontā, potendo egli avvalersi in tale attivitā interpretativa, ovviamente con opportuni adattamenti per la particolare natura dell'atto, delle stesse regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c.; con la conseguenza che, se siffatta operazione č compiuta nel rispetto del predette regole e se le conclusioni che vengono tratte sono aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulato in quella sede non č sindacabile in sede di legittimitā.